la Consulta boccia il condono alle aziende condannate per aver abusato nell'utilizzo dei contratti a termine
Consulta: incostituzionale l'art.4-bis del D.L.vo 368/01 sul tempo determinato. In allegato la sentenza
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 dell'8 luglio 2009, depositata il 14 luglio 2009, si è pronunciata circa la legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, 2, comma 1-bis, 4 bis e 11 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.
Per quanto attiene gli articoli 1, comma 1, 2, comma 1-bis e 11, la Corte dichiara la piena legittimità costituzionale.
Per quanto,invece, rileva l'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, la Consulta ritiene fondati le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in riferimento all'articolo 3 della Carta Costituzionale.
La Corte: "In effetti, situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall'altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch'essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).
Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti l'intervento del legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l'apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro."