milleproroghe: approvato definitivamente dall'aula del Senato. In allegato il testo provvisorio e materiali interessanti

Nazionale -

Milleproroghe: sì definitivo. Con 159 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, l'Assemblea ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (2518-B).
(26 febbraio 2011)
Comunicati di fine seduta »  

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Milleproroghe. Con 158 voti favorevoli, 136 contrari e quattro astensioni il Senato ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (cosiddetto "milleproroghe, ddl 2518), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. La parola passa ora alla Camera.
(16 febbraio 2011)

www.senato.it/leg/16/BGT/Testi/Allegati/00000039.pdf


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Comunicato di fine seduta  

Con 158 voti favorevoli, 136 contrari e 4 astenuti, il Senato ha accordato la fiducia al Governo Berlusconi, così approvando in prima lettura il ddl n. 2518 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Il provvedimento è stato approvato nel testo contenuto nel maxiemendamento governativo oggetto del voto di fiducia.

In sede di dichiarazioni di voto finali, il sen. Mascitelli (IdV) ha annunciato il voto contrario del Gruppo ad un provvedimento pensato per sviare l'attenzione dell'opinione pubblica dalle vicende del premier e dallo stallo politico in cui versa la maggioranza. Il decreto conferma l'inerzia del Governo rispetto ai problemi della recessione in atto, dell'esiguità degli ammortizzatori sociali, del sostegno alle famiglie e del Mezzogiorno ed invece premia i truffatori delle quote latte, gli oligopoli televisivi e il sistema bancario, favorisce l'abusivismo edilizio in Campania e corre in soccorso della Giunta Alemanno incrementando i costi della politica.

Il voto contrario del Gruppo FLI è stato annunciato dal sen. Viespoli, che ha definito il decreto un'occasione persa per sancire il passaggio dalla fase del rigore nel controllo dei conti pubblici ad una nuova politica economica in grado di innescare la crescita. Malgrado il contributo positivo delle opposizioni, il provvedimento è carente rispetto alle esigenze del Mezzogiorno e non consente di porre le basi per uno sforzo comune alla ricerca di una svolta politica di normalità nei rapporti tra poteri e tra istituzioni senza la quale è meglio prendere atto della chiusura di un ciclo politico. In dissenso dal Gruppo, il sen. Menardi ha annunciato di non partecipare al voto finale.

Il sen. Milana (API) ha dichiarato il voto contrario del Gruppo alla luce delle evidenti difficoltà del Governo a perseguire la propria azione, in una fase politica tra le più difficili della storia repubblicana. Il provvedimento è criticabile anche nel merito, poiché premia i furbi, taglia risorse alla cultura e al Mezzogiorno, aumenta i costi della politica, introduce nuovi balzelli ed incrementa vergognosamente il numero degli assessorati nelle grandi città per soccorrere il sindaco di Roma in difficoltà.

Contrario anche il voto annunciato dal sen. Gustavino (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE), ad avviso del quale, pur dovendosi riconoscere la necessità di alcuni interventi in risposta a giuste istanze provenienti dal territorio, il malcostume delle continue proroghe indebolisce il Paese, tanto più quando si tratta di norme inappropriate come quelle relative al sistema sanitario. Oltre che prendere atto dell'incapacità del Governo di mantenere le promesse, occorre ripensare le modalità con cui si procede ad una legiferazione al momento sempre più confusa e contraddittoria.

Il sen. Vaccari (LNP) ha motivato il voto favorevole del Gruppo enumerando i molti ed importanti interventi necessari, urgenti e positivi che il provvedimento realizza, a testimonianza della coerenza e dell'efficacia dell'operato di un Esecutivo cui l'opposizione si contrappone ricorrendo esclusivamente ad argomentazioni propagandistiche.

Il voto contrario ad un Governo ormai giunto al capolinea è stato invece dichiarato dal sen. Legnini (PD), che ha anche criticato la tattica dilatoria adottata in Senato al fine di impedire una lettura piena del provvedimento da parte della Camera dove la maggioranza ha maggiori difficoltà. Malgrado il positivo contributo offerto dalla sua parte politica nelle Commissioni riunite, il decreto va respinto perché propone la sostanziale delegificazione della proroga di un enorme numero di termini di legge, incrementa la pressione fiscale con misure che negano il principio della solidarietà territoriale e quello della capacità contributiva, rende ancora più preoccupante lo stato del bilancio pubblico a testimonianza della crisi irreversibile del Governo ed infine premia i truffatori delle quote latte a dimostrazione dell'egemonia della Lega Nord nell'Esecutivo.

Il voto favorevole del Gruppo PdL è stato infine motivato dal sen. Azzollini, che ha salutato l'iter di esame del provvedimento come una bella pagina parlamentare grazie all'impegno mantenuto di trasfondere nel maxiemendamento il lavoro condiviso svolto nelle Commissioni riunite. Il decreto conferma la solidarietà territoriale prevedendo provvidenze che interessano aree dislocate su tutto il territorio nazionale, soddisfa istanze provenienti dai settori dell'editoria, dell'emittenza locale e dello spettacolo, interviene seppur gradualmente a sostegno dei precari e della dignità del lavoro, attua tempestivi interventi a favore della banche in vista dei più stringenti vincoli di Basilea 3, assicura maggiore respiro al risparmio azionario attraverso l'allineamento delle aliquote fiscali sui fondi di investimento.

Il  Decreto Milleproroghe   n. 225 del 29 dicembre 2010   risulta  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303.del 29.12.2010 ,entra in vigore dallo stesso giorno  ed è statopresentato al Senato per l’iter parlamentare di conversione in legge entro 60 giorni, come previsto dalla Costituzione 

dal sito del governo:

Il testo del provvedimento consta di  4 articoli ed una  tabella   con  l’elenco  delle disposizioni legislative prorogate.  

 Nella  tabella  , richiamata dall’art.1 del decreto ,sono inserite le proroghe “  non onerose ” al 31.3.2011 di termini e regimi giuridici     scadenti in data anteriore al    15 marzo 2011 ,  anche  se risulta precisato  che con   uno  o  piu’  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da adottare ai sensi  dell’articolo  17,  comma  3,   della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  di  concerto  con   il   Ministro dell’economia e  delle  finanze,  puo’  essere  disposta  l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto  termine del 31 marzo 2011    ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata. 

Invece  l’art. 2  del decreto in parola, dà conto delle   proroghe” onerose “sino al 30.6.2011 ovvero al 31.12.2011 0vvero senza termine  di alcuni   regimi giuridici in scadenza.

Di seguito si riporta l’elenco delle proroghe   di cui sopra  facendo particolare     riferimento a quelle attineni la materia del lavoro e della legislazione sociale.

 PROROGHE PREVISTE DALL’ ART . 1

 

   1.  Sicurezza luoghi di lavoro

    E’  prorogato dal 31.12.2010 al 31.3.2011 il decreto di cui all’art.3 com bis dec.leg.vo n.81/08 riguardante il decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il ministro Protezione Civile per l’individuazione delle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le organizzazioni di volontariato della Protezione civile,compresi i volontari della CRI , del Corpo Nazionale VV.FF. e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico.

 2.  Trasporto pubblico locale

  A modifica di quanto stabilito dall’art.23 bis comma 8 lettera a) della legge n.133/08,viene differito dal 31.12.2010 al 31.3.2011 il termine per indire le gare con cui le Regioni potranno affidare il trasporto pubblico locale

 3.   Stabilizzazioni ed assunzioni PP.AA.

 Sono prorogati  i termini in materia di stabilizzazioni ed assunzioni previti dall’art.17 commi 15,16 e 17 della legge   n.102/09,  dall’art.3 comma 102 legge n.244/07 e dall’ art.66 commi .9 bis,13 e 14   legge 133/08, che rispettivamente stabiliscono  quanto segue: 

Art.17  legge  n.102/09

-comma 15: Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2007, di cui all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

 -comma 16: Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.

-comma 17 :Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010

 Art.3 comma 102 Legge n.244/07 

Per il quadriennio 2010-2013   le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

   Art..66   legge 133/08

-comma 9bis : A decorrere dall’anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita’ di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unita’ non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

 comma 13:  Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonche’ di contrattisti ai sensi dell’articolo 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012. Nei confronti delle università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. comma 14. Per  l’anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale é fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015.

comma 14: Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente.

 Da  quanto sopra  emerge che  :

a)  anzitutto viene data la possibilità alle amministrazioni dello stato di stabilizzare i dipendenti in possesso dei requisiti di anzianità triennale  previsti dalla legge n.296/06 ,rispettando il tetto di spesa ,restando esclusa la   riapertura dei termini per maturare i requisiti  del triennio di  anzianità aziendale

 b) inoltre  gli enti di ricerca , le università e  le forze di polizia possono procedere ale assunzioni ,rimanendo confermate le regole esistenti.  Ad  esempio:il tetto alle assunzioni per le università rimane,esclusi i ricercatori,al 50%delle cessazioni ,mentre per le forze di polizia è consentito il turn over completo  .

    4.    Graduatorie  concorsi  pubblici

  E’ differita  l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,già fissata   al 31 dicembre 2010 dall’art.17 comma 19 dellalegge n.102/09.Tale disposizione dovrebbe consentire una significativa riduzione del numero di nuove prove selettive per accedere al pubblico impiego  .               

    5.   Abilitazioni  professionali

Si proroga  l’applicazione dell’art.3 comma 1 bis della legge n.170/2003 che stabilisce quanto segue.”

1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell’anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l’ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328″.

       6.    Prevenzione incendi alberghi

Si prorogadal 31.12.2010  al 31.3.2011 la scadenza di quanto previsto  dall’art.23 comma 9 della legge n.102/09 ,secondo cui:” Il termine stabilito dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell’articolo 4-bis, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994  La proroga del termine di cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l’acquisizione del parere di conformita’ previsto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti all’accertamento dell’ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell’interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.” 

7.    Approvazione bilanci enti locali

  Trova  applicazione l’art.1 comma 1 bis della  legge n.140/04 che fa riferimento all’art.1 commi 1,2 e 3 della legge n.75/02,che prevedono quanto segue:”

1. Ai soli fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2002, l’ipotesi di scioglimento di cui all’articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Fermo restando, per le finalità previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l’approvazione del bilancio stesso, nell’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell’ente non preveda diversamente.

 8.   Comando personale 

Si proroga l’applicazione dell’art.3 comma 112 della legge n.244/07  che prevede quanto segue:”  Per l’anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008″.

  9.     Rinvio soppressione ATO 

E’ rinviata l’applicazione dell’art.2 comma 186 bis della legge n.191/09 relativo alla soppressione degli Ato rifiuti ed Ato acqua per assicurare l’indizione delle gare ,come previsto dalle nuove regole sullafidamento dei servi zi pubblici locali.

  10.   Assunzioni   ISPRA

E’ prorogata l’applicazione dell’art.3 comm1 legge n.13/09  ,secondo cui : “ L’articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l’autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.”

 11. Lavoro  accessorio

 Possibilità che     anche nel   2011   le  prestazioni di lavoro accessorio  siano rese anche   da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilita’ di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale ,restando precisato che le stesse     possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare,pure  da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito ( integrazione ordinaria , straordinaria ed in deroga,indennità disoccupazione ordinaria ,mobilità e disoccupazione specialeedile),compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. (L. 33/2009).

(   Riguardo al sopra citato  comma 10 dell’  art.19   del dec.legge n.185 convertito in legge n.2/09 ,  è da ricordare  che lo stesso tabilisce   :”Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e’ subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilita’ al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita’ ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia’ maturati”

 

   12.    Prestazioni  previdenziali per  tutela reddito

 Anche nel   2011 saranno disponibili  le risorse  del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236 ,  pari a  304 milioni di euro   da destinare alle  seguenti  prestazioni di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro,  con riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare , secondo la previsione dell’ art.19 comma 1 del decreto legge n.185/08 converttito in legge n.2/09: 

a)  indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all’articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennita’ di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro ;

b) l’indennita’ ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non puo’ superare novanta giornate annue di indennita’. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonche’ nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L’indennita’ di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro   ;

c)  subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennita’ stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all’indennita’ ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendista

  13.   Attivita’ intramoenia

Rimane in vigore  nel  2011 la possibilità per i medici del Servizio sanitario nazionale di esercitare la libera professione fuori delle strutture di appartenenza, nei propri studi professionali o in strutture non accreditate con il Ssn («intramoenia allargata»). La norma si è resa necessaria per la mancanza di spazi dedicati nelle aziende e si intende automaticamente sospesa nel caso questi siano realizzati.

     14.      Meriti scolastici

Nel 2011 continuano a trovare applicazione le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n.21/08 riguardanti la  vakutazione e certificazione dei risultti scolastici di èparticolare valore ai fini dell’ammissione aui corsi di laurea.

    15   Magistrati onorari  

Nel 2011 continuano ad esere applicate le disposizioni contenute   nell’art.245 comma 1del dec.leg,vo n.51/98  e nell’art.1 comma 2 del dec.legge n.193/09 .

Il primo prevede che   “Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sara’ attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell’articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto”.

 Il secondo stabilisce che “I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010″

   16 .       Studi settore

A norma dell’art.1 comma 1 del dpr n.195/99 ,gli studi di settore del 2011 saranno pubblicati sulla  Gazzetta Ufficiale.

b) PROROGHE PREVISTE DALL’ART: 2

1.Sospensione riscossione contributi e ritenute  sisma Abruzzo 

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    Il comma 3 dell’art.2 del decreto millpoghe prevede che :   E’ sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese digennaio 2011 ed il mese di giugno 2011,  previste  dall’articolo  39 commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi delpresente  comma  e’  disciplinata  con  decreto  del  Presidente  delConsiglio  dei  ministri  in  modo   da   non   determinare   effetti  peggiorativi sui saldi di finanza pubblica

Pertanto lo slitameno dei termini comporta che i sostituti d’imposta comunicheranno nel Cud del 2011  il dato delle trattenute non versate.

2. Personale addetto Sportelli  Unici  Immigrazione

Il comma 6 dell’art.2 del decreto milleproroghe prevede quanto segue :”  Per  garantire  l’operativita’  degli   sportelli   unici   perl’immigrazione nei compiti di  accoglienza  e  integrazione  e  degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle  proceduredi emersione del lavoro irregolare,  il  Ministero  dell’interno,  in deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1,  dell’ordinanzadel Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini  di  cuial presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 deldecreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1,  comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  dall’articolo  3,  comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244″.

Si precisa che  interessati  alla predetta proroga sono 650   lavoratori a tempo determinato assunti nel 2008 che operano negli sportelli unici delle prefetture e negli uffici immigrazione delle questure  .