La Funzione Pubblica e la Ragioneria dello Stato si pronunciano in merito alla stabilizzazione dei Co.Co.Co.
Per la Stabilizzazione dei Co.Co.Co. si delinea un profilo interpretativo della legge finanziaria 2008, sia da parte della Funzione Pubblica che da parte della Ragioneria dello Stato, che da un lato avvalora la portata del comma 106 (il famigerato emendamento Dini) a discapito di procedure selettive riservate e dall'altro suggerisce una logica dei due tempi per la stabilizzazione "riservata".
Cioè: o si fanno concorsi a tempo indeterminato aperti a tutti e ai co.co.co. si dà un punteggio aggiuntivo; o si procede con un concorso a tempo determinato (anche per contratti di validità triennale) anche interamente riservato ai co.co.co. (in base alle previsioni dei commi 529 - amministrazioni centrali- e 560- amministrazioni locali - della finanziaria 2007) per una durata di tre anni, decorsi i quali sarebbe possibile trasformare a domanda gli ex contratti co.co.co. diventati a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato attraverso la semplice stabilizzazione a domanda prevista dal comma 519 della finanziaria 2008.
in allegato, la risposta della Funzione Pubblica a un quesito (Università di Lecce) e il parere della Ragioneria dello Stato in merito alle procedure per la stabilizzazione dei cococo ai sensi del comma 94 art.3 L244/07