indicazioni amministrative e procedurali in ordine alla presentazione della domande per la concessione dell'indennità economica ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto
L'INPS, con messaggio n. 8355 del 22 maggio 2013, fornisce indicazioni amministrative e procedurali in ordine alla presentazione della domande per la concessione dell’indennità economica ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, la cui disciplina è stata riformata dalla Legge n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro).
L'Inps fa seguito alla propria circolare 14 marzo 2013, n. 38 (cfr. ) avente ad oggetto l’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto come riformata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 e, nelle more della implementazione della procedura informatizzata per l’istruttoria e la liquidazione delle domande, fornisce alcune indicazioni di carattere operativo riguardanti tutte le domande, anche già pervenute, il cui anno di riferimento è il 2013, secondo le indicazioni e definizioni fornite con la predetta circolare n. 38.
Per procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012 che, si rammenta, devono essere soddisfatti "in via congiunta".
Laddove a seguito dell’istruttoria risulti che il lavoratore non possieda i requisiti di accesso alla prestazione, sarà cura dell'Inps predisporre la lettera di reiezione, finché la procedura non renderà automatica la generazione della predetta lettera.
Presentazione della domanda
La presentazione delle domande, oltre che con le consuete modalità, può essere effettuata in via telematica tramite WEB per utenti in possesso di PIN dispositivo (circolare INPS 5 marzo 2011 n. 50) - Mod. CoCoPro 2013 COD. SR135.
Il servizio è disponibile tra i servizi On Line dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci "Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito" – "Indennità Una Tantum Co.Co.Pro.".
L’iter di compilazione delle domande è descritto in modo dettagliato nei manuali accessibili dalla Home Page del servizio.
Una volta completata e confermata l’acquisizione, la domanda viene protocollata e il sistema produce in modo automatico la ricevuta di presentazione della stessa, contenente le informazioni inserite nel modulo della domanda. Tale documento è scaricabile e stampabile dal richiedente.
Si precisa che il richiedente ha la possibilità di acquisire la domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale; fino a detta conferma, difatti, la domanda è considerata ‘in bozza’.
Domande respinte o giacenti
Dal monitoraggio è emerso che, in attesa delle disposizioni di cui alla circolare n. 38 del 2013 cit., sono pervenute delle domande di prestazione per l’anno di riferimento 2013, anche attraverso l’utilizzo di una modulistica non conforme. In tali casi, le Sedi Inps interessate dovranno procedere a riesaminare le predette domande secondo le indicazioni fornite nel presente messaggio e a liquidare la prestazione in presenza dei nuovi requisiti di legge.
Calcolo della prestazione
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’importo della prestazione è pari al 7% del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Per il 2013 il minimale annuo di reddito è pari ad euro 15.357,00.
A mero titolo esemplificativo l’importo da corrispondere, nel caso di 8 mensilità accreditate l’anno precedente e 4 non coperte da contribuzione, sarà pari ad euro 4.299,96 da liquidare con 4 rate da 1.000,00 euro ed una da 299,96.
Regime fiscale della prestazione
L’indennità in oggetto, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell’ art. 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR).
Istruttoria e pagamento
In attesa del rilascio della procedura di gestione, la Sede Inps che riceve la domanda effettuerà l’istruttoria manualmente verificando la sussistenza dei requisiti.
In relazione all’importo da liquidare, la legge prevede che la prestazione sia liquidata in un’unica soluzione se pari o inferiore a 1.000,00 euro ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000,00 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000,00 euro. Al fine di evitare il superamento del 120° giorno dalla presentazione della domanda – che determina il riconoscimento degli interessi legali (messaggio n. 1418 del 17 gennaio 2008) – è data facoltà ai Direttori di Sede di autorizzare, per le istanze ad oggi giacenti, i pagamenti delle mensilità arretrate con cadenze anche più ravvicinate rispetto alla mensilizzazione normativamente prevista, ma non in unica soluzione.