il senato approva il milleproroghe: per i precari slittano i termini ma.....
dal milleproroghe approvato riportiamo di seguito l'art.2 quater, comma 10 sui termini per impugnare i contratti precari: "All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: ''1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art.6, primo comma, della legge 15 luglio 196, n.604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011"
riportiamo per capirci di più un interessante articolo tratto da il sole 24ore:
Licenziamenti con vecchie regole Aldo Bottini
Sono solo quattro righe inserite nella legge di conversione del milleproroghe, ma sulla loro interpretazione è facile prevedere che si scriverà molto di più. La norma approvata al Senato dispone che «in sede di prima applicazione» le nuove disposizioni relative al termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. L'intenzione dichiarata di chi ne ha promosso l'inserimento nel decreto milleproroghe è quella di "congelare" per tutto il 2011 i nuovi termini di decadenza previsti dal Collegato Lavoro (60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale e 270 per il ricorso al giudice) per licenziamenti, contratti a termine, somministrazione, co.co.co., trasferimenti, cessioni d'azienda. Si è parlato anche di "riapertura" dei termini per impugnare i contratti a termine già conclusi alla data di entrata in vigore del Collegato.
Si tratta ora di capire cosa accade ai licenziamenti già soggetti, prima del Collegato, al termine di decadenza dei 60 giorni: il differimento dell'efficacia delle modifiche comporta l'applicazione delle vecchie regole. Ne consegue che il licenziamento dovrà, come prima, essere impugnato stragiudizialmente entro 60 giorni, ma l'impugnazione non diventerà inefficace se non seguita, nei successivi 270 giorni, dal deposito del ricorso al giudice (o dalla richiesta di arbitrato o di conciliazione). Nonostante la norma citi espressamente il solo termine di 60 giorni, il differimento di efficacia dovrebbe riguardare anche il successivo termine decadenziale, sia perché strettamente connesso al primo, sia in virtù del richiamo operato dalla norma al primo comma dell'articolo 32 del Collegato, che riguarda entrambi i termini. A questo punto (se la norma sarà definitivamente approvata), i licenziamenti intimati e impugnati stragiudizialmente nel corso del 2011 saranno soggetti al solo termine prescrizionale di cinque anni.
Allo stesso modo il "congelamento" dovrebbe applicarsi a tutte le fattispecie (diverse dal licenziamento) a cui il Collegato ha esteso il doppio termine di decadenza. Quindi i contratti a termine (ma anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i trasferimenti, i rapporti di somministrazione eccetera) che verranno a scadenza dopo l'approvazione della legge e fino al 31 dicembre 2011 non dovranno essere impugnati entro 60 giorni. Non scatterà alcun successivo termine di 270 giorni.
Al 31 dicembre 2011 però riacquisterà efficacia la norma del Collegato che applica i termini anche ai contratti a termine già conclusi, che quindi dovranno essere impugnati stragiudizialmente entro i successivi 60 giorni. Il problema più delicato riguarda invece i contratti a termine scaduti prima dell'entrata in vigore del Collegato (24 novembre 2010) che, come noto, avrebbero dovuto essere impugnati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (e cioè entro il 24 gennaio 2011). Proprio con riferimento a tali contratti si è parlato in questi giorni di «riapertura dei termini». Ma non è detto che questo possa essere l'effetto della norma inserita nel decreto milleproroghe.
Per i contratti a termine non impugnati entro il 24 gennaio 2011 si è già verificata una decadenza, che una legge successiva non può sanare, a meno che non lo disponga espressamente. In altre parole, la norma di cui si discute congela i termini per il periodo successivo alla sua approvazione, ma non può riaprire un termine già scaduto, non contenendo alcuna disposizione transitoria o previsione di retroattività. A meno di non voler ritenere implicita la retroattività, magari facendo leva sull'espressione «in sede di prima applicazione». Quel che è certo è che, anche su questo punto, il contenzioso non mancherà.
01 | LA NOVITÀ
In sede di prima applicazione, le disposizioni relative al termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011. Passa dunque dal 24 gennaio al 31 dicembre 2011 il termine per proporre l'impugnativa del licenziamento da parte dei lavoratori il cui contratto a tempo determinato sia cessato prima dell'entrata in vigore del Collegato lavoro
02 | IL PROBLEMA
Per i contratti a termine non impugnati entro il 24 gennaio si è già verificata una decadenza, che una legge successiva può sanare solo se lo disponga espressamente. Il Milleproroghe congela i termini per il periodo successivo alla sua approvazione, ma non può riaprire un termine già scaduto: non c'è una previsione di retroattività