I servizi esternalizzati della sanità e gli ulteriori tagli previsti dall'art. 6 della legge di stabilità . Cosa prevede il testo in discussione alla Camera

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L’articolo 6 della Legge di stabilità prosegue gli interventi di contenimento della spesa sanitaria introdotti dall’articolo 17 del decreto-legge 98/2011[173] e successivamente precisati dall’articolo 15 del decreto- legge 95/2012[174] (c.d. Spending review).

Il comma 1 dispone la riduzione del 10 per cento, in luogo dell’originario 5 per cento, degli importi e delle connesse prestazioni dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci e dei dispositivi medici, stipulati da enti ed aziende del SSN.

 

In particolare il comma 1 del decreto in esame, modificando l’articolo 15, comma 13, rispettivamente lettere a) e f) del decreto-legge 95/2012, prevede le seguenti misure:

 

Contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi

 

lettera a) dispone la riduzione del 10 per cento, in luogo dell’originario 5 per cento previsto dal decreto-legge 95/2012, degli importi e delle connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi - con esclusione degli acquisti dei farmaci e di dispositivi medici[176] - stipulati da aziende ed enti del SSN. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del D.L. 98/2011 ;

 

La Relazione Tecnica al provvedimento stima il possibile risparmio annuale derivante dall’applicazione della misura in circa 500 milioni di euro a partire dal 2013. Tale cifra è valutata sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario sui dati di spesa 2011 (pari a 12.600 milioni di euro) relativi all’acquisto di beni e servizi non sanitari. Su tali dati, aggregati per macrovoci, distintamente per aziende sanitarie e ospedaliere, è stato calcolato un eccesso di spesa pari a circa il 26 per cento rispetto al valore mediano. Parallelamente è stata condotta una analisi a partire dai prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio dei contratti pubblici[177]. Incrociando i due tipi di analisi, la RT ipotizza un possibile contenimento della spesa pari al 20 per cento.

 

Comma 1, lett. a) – Acquisto di beni e servizi

 

Normativa vigenteL’articolo 17, comma 1, lett. a) del D.L. 98/2011 ha previsto che nelle more del perfezionamento delle attività poste in capo all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 163/2006, concernenti la determinazione dei prezzi standardizzati, con riferimento al settore sanitario l’Osservatorio, avvalendosi anche della CONSIP[187] elabori prezzi di riferimento di beni e servizi sanitari e non sanitari. Sulla base di quanto previsto dal successivo comma 2 in termini di concorso ai risparmi complessivi a carico della sanità, dalle misure in esame sono attese minori spese per 750 milioni nel 2013 e 1100 milioni nel 2014.

 

L’articolo 15, comma 13, lettera a), del D.L. 95/2012 ha disposto che i corrispettivi e i corrispondenti volumi d’acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci, siano ridotti del 5 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto e per tutta la durata dei contratti. Tenuto conto che dal 1° gennaio 2013 divengono efficaci le misure, già previste dall’articolo 17 del D.L. 98/2011 in relazione ai dispositivi medici (cfr infra), la misura si applica a tale aggregato fino al 31 dicembre 2012.

 

La relazione tecnica al testo iniziale del decreto legge rilevava che, dato un aggregato di spesa dell’ordine di circa 22 miliardi, l’applicazione della riduzione del 5 per cento comportava un risparmio su base annua dell’ordine di 1.100 milioni, rideterminati in circa 505 milioni per l’anno 2012. Per gli anni 2013 e 2014 si stimava rispettivamente un risparmio di circa 463 e di circa 393 milioni, che teneva conto della progressiva scadenza dei contratti e dell’esclusione dall’aggregato di riferimento dei dispositivi medici, la cui spesa era stimata in misura pari a circa 7 miliardi annui[188].

 

Si ricorda infine che, in risposta alle osservazioni formulate al Senato circa i possibili contenziosi che avrebbero potuto insorgere in conseguenza della modifica dei contratti in essere, nella Nota del 24 luglio 2012 si precisava che l’entità della riduzione di spesa prevista, pari al 5% rispetto alla spesa del 2011, riguardava non solo l’importo dei contratti, ma anche i volumi, la qual cosa sembrava escludere l’insorgenza di un contenzioso “apprezzabile”.

 

Complessivamente dalle disposizioni citate sono attesi risparmi pari a circa 1,2 miliardi nel 2013 e 1,5 miliardi nel 2014.

 

La normadispone l’aumento dal 5 al 10% del taglio dei corrispettivi e dei corrispondenti volumi d’acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici, disposto dall’articolo 15, comma 13, lettera a), del D.L. 95/2012, a decorrere dal 2013.

 

La relazione tecnica precisa che la riduzione dei prezzi di beni e servizi (con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici) del 10 per cento a decorre dal 1° gennaio 2013 per tutta la durata dei contratti, rispetto all’originario 5 per cento disposto dal decreto legge 95/2012 comporta un effetto di risparmio su base annua di circa 500 milioni a partire dal 2013. Tale risparmio va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (pari a circa 1.500 milioni annui a regime, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legge 98/2011 e dell’articolo 15, comma 13, del decreto legge 95/2012), per un effetto complessivo di 2.000 milioni annui a regime.

 

Secondo la R.T., la valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

 

1) nell’ambito delle attività svolte dal Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni è servizi è stata effettuata un’analisi sui dati di spesa per acquisti di beni e servizi non sanitari delle Aziende sanitarie dell’anno 2011, pari a circa 12.600 milioni;

 

2) su tali dati, aggregati per macrovoci, distintamente per aziende sanitarie e aziende ospedaliere è stato calcolato l’eccesso di spesa rispetto al valore mediano;

 

3) l’eccesso di spesa è risultato pari a circa il 26% del totale della spesa;

 

4) parallelamente, sempre nell’ambito delle attività svolte dal medesimo Commissario, è stata effettuata un'altra analisi, a partire dai dati dei prezzi di riferimento rilevati dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici (AVCP);

 

5) in tal caso l’AVCP ha esaminato un campione di prezzi relativo a taluni beni e servizi erogati dalle aziende sanitarie. Sulla base dei predetti dati campionari è stata calcolata la differenza tra i prezzi effettivamente praticati e i prezzi di riferimento stabiliti dall’AVCP (ventesimo o venticinquesimo percentile). Tale differenza è risultata mediamente pari al 20%;

 

6) pertanto, incrociando i due tipi di analisi, che danno risultati di un ordine di grandezza analogo, è stato ipotizzato che nel settore è realizzabile un contenimento della spesa del 20% circa, ovvero circa 2.500 milioni di euro, compatibile con la complessiva riduzione di 2.000 milioni di euro annui, disposta dall’insieme delle manovre sopra citate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica offre elementi utili a valutare la sostenibilità per il settore del taglio complessivo della spesa per acquisti di beni e servizi derivante sia dalle misure già vigenti che da quelle in esame (-16 per cento).

 

Con riferimento alla quantificazione dei risparmi derivanti dalla lettera a), si osserva come, secondo la RT allegata alla legge di stabilità, l’importo di spesa soggetto al taglio sia inferiore (12,6 miliardi) a quello indicato dalla RT allegata al D.L. 95/2012 (15 miliardi al netto della spesa per dispositivi medici).

 

Quest’ultima, inoltre, “tenuto conto della progressiva scadenza dei contratti in essere”, a fronte di una riduzione della spesa del 5% indicava un profilo decrescente dei risparmi annui attesi (463 milioni nel 2013 e 393 milioni nel 2014).La RT allegata alla legge di stabilità indica, invece, un importo costante nel tempo e superiore a quello precedentemente quantificato (500 milioni annui a regime, con decorrenza 2013).

 

Sul punto appare, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.

FONTE: DOSSIER DI DOCUMENTAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI