ANCI a Dipartimento Funzione Pubblica, un parere su art. 36 del d. lgs n. 165/2001

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L’ANCI ha presentato al Dipartimento della Funzione Pubblica una richiesta di parere sulle modalità applicative dell’art. 36 del d. lgs n. 165/2001 di conversione del D.L. n. 112/2008.

Il comma 3 dell’art. 36 prevede il divieto di “ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio”. Questa norma, finalizzata ad evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, è  meno pervasiva e di maggiore equilibrio rispetto alla disciplina dettata dal previgente art. 36.

“Tuttavia – denuncia il Segretario Generale ANCI, Angelo Rughetti in una lettera al Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, Antonio Naddeo - continuano a porsi problematiche sulle esigenze di copertura delle sezioni vacanti delle scuole di infanzia paritarie e degli asili nido gestite dagli Enti locali”. Secondo l’ANCI la rigida applicazione della norma “rischia di minare la garanzia della continuità didattica ed educativa e dei livelli essenziali delle prestazioni”.

Come confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 3/2008 sulle modalità applicative del previgente art. 36, si manifesta l’esigenza che continuino ad applicarsi anche nelle scuole gestite dalle autonomie locali i principi dettati dalla specifica disciplina di settore operante per le scuole statali, coerentemente con le peculiarità organizzative degli Enti locali.

“L’applicazione dei principi derivanti dalla medesima disciplina, opportunamente dettagliati in norme regolamentari da parte delle autonomie locali, consente di garantire non solo la necessaria continuità del servizio – conclude Rughetti - ma anche il pieno rispetto del principio costituzionale di non discriminazione fra gli alunni di scuole statali e gli alunni di scuole paritarie”. (fr)

[08-09-2008]